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In data 31 dicembre 2011 è stata abrogata l’addizionale provinciale all’accisa fino a quel momento applicata sul prelievo di energia elettrica (fino ad un massimo di kWh 200.000 mensili).

L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l’addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un’azienda può aver sostenuto è di circa € 27.000 all’anno.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 27099 del 23 ottobre 2019 ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica in quanto incompatibili con la normativa comunitaria, confermando il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato. Per ottenere il rimborso dell’addizionale indebitamente pagata il consumatore finale può agire nei confronti del fornitore, o qualora ciò fosse impossibile, direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Vi è pertanto la possibilità di agire per la restituzione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011, non ancora prescritti.

Al fine di interrompere i termini di prescrizione, il CET, in collaborazione con uno studio legale di Torino, potrà gestire, in nome e per conto dei soci che aderiranno, il calcolo dell'importo e le pratiche relative alla richiesta di rimborso verso i fornitori di energia elettrica del biennio 2010-2011.

Seguiranno quanto prima ulteriori comunicazioni con i dettagli dell'operazione.

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18 Apr

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