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Ad attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, il 22 Febbraio 2018 l’autorità Arera con la delibera 97/2018/R/com ha approvato la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni per fatture ritardate e di conguaglio.

Le nuove disposizioni sono atte a tutelare i clienti dal rischio di dover pagare “maxi” fatture derivanti da rilevanti ritardi dei fornitori, rettifiche del dato di misura o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

La prescrizione biennale avrà valore a partire dal 1 Marzo 2018 per le forniture di energia elettrica in Bassa Tensione, entro la fine dell’anno per quelle in Media Tensione, a partire dal 1 Gennaio 2019 per il Gas e dal 1 Gennaio 2020 per il sistema idrico. Inoltre sarà valida sia nei rapporti tra l’impresa e il fornitore, sia tra il distributore e il fornitore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Nella stessa delibera viene sancito il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della regolarità della condotta dell’operatore e al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Infatti una volta accertata la legittimità della condotta dell’operatore, l’utente avrà diritto, entro tre mesi, al rimborso dei pagamenti indebiti, diritto che perde se la mancata o errata rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.

Proprio per ridurre il fenomeno dei conguagli, si dà poi mandato all’Autorità, entro la fine dell’anno, di definire misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente, ed entro gennaio 2020 permettere ai consumatori di accedere al Sistema Informatico Integrato (SII), cioè il registro che traccia i consumi e i contratti.

L’Autorità precisa infine che la prescrizione avrà decorrenza dal termine entro cui l'esercente del servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione (ossia entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del SII) ed il fornitore dovrà informare il cliente della possibilità di prescrizione per i vari importi, contestualmente all’emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare la delibera in questione sul sito dell'Autorità cliccando qui.

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23 Apr

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